La Commissione tributaria regionale di Milano con la sentenza 2507/16, del 24/4/2016, ha stabilito che è nullo l’avviso di accertamento in presenza di delega cosiddetta collettiva, in quanto tale fattispecie, assimilabile al concetto di delega in bianco, non soddisfa i requisiti per considerare validamente firmato l’avviso di accertamento. Neppure è rilevante l’indicazione del nominativo su un prospetto allegato.
La questione delle deleghe di firma ha avuto un primo fondamentale contributo con la sentenza 37/2015 della Corte Costituzionale, la quale aveva considerato illegittimo il conferimento, nell’ambito dell’Agenzia delle Entrate, di incarichi dirigenziali senza un preliminare concorso pubblico. Successivamente la Corte di Cassazione, con tre sentenze depositate il 9/11/2015 (22800, 22803 e 22810, si veda la ns. circolare n. 33/2016 del 22/3/2016) ha confermato che l’eventuale nullità dell’atto non può essere rilevata d’Ufficio dal giudice e, per poter essere eccepita validamente, va sollevata dal contribuente a partire dal ricorso di primo grado.
Inoltre, la Cassazione ha sancito che la delega di firma attribuita a un funzionario incaricato che non ha sostenuto un concorso da dirigente non è, di per sé, motivo di nullità dell’atto ma che, di contro, non valgono le cosiddette deleghe in bianco, ovvero quelle prive di una precisa indicazione del funzionario delegato.
Come ribadito dalla CTR di Milano citata, poi, la delega in bianco, ovvero priva del nome del soggetto incaricato, va considerata nulla, in quanto il contribuente non può agevolmente verificare se il delegato ha il potere di sottoscrivere l’atto, e non è ragionevole imporre al contribuente una tale indagine amministrativa per verificare la legittimità dell’atto.
Inoltre, non è sufficiente, sia per le deleghe di firma che di funzione, l’indicazione della sola qualifica professionale del dirigente destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alla generalità di chi effettivamente riveste tale qualifica.