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Lunedì, 10 Luglio, 2023
“Rottamazione quater”

abbiamo trattato l’argomento in oggetto con le ns. Circolari n. 53/2022 del 25/11/2022, n. 04/2023 del 20/1/2023, n. 8/2023 del 13/2/2023, n. 13/2023 del 9/3/2023, n. 16/2023 del 23/3/2023, n. 20/2023 del 24/4/2023 e n. 25/2023 del 7/6/2023.

 

La presente per segnalare come con Risposta n. 372/2023 del 7 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate abbia escluso la possibilità di saldare gli importi dovuti per la “rottamazione quater” mediante compensazione.

 

Non potranno quindi essere utilizzati né crediti in via verticale né orizzontale, né crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica amministrazione.

 

Entro il 30/9/2023, Agenzia delle Entrate Riscossione comunicherà ai soggetti che abbiano presentato la relativa dichiarazione entro il 30/6/2023, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

 

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione su conto corrente con modalità che saranno fornite nella comunicazione che sarà inviata entro il 30/6/2023;

b) mediante moduli di pagamento precompilati, che verranno allegati alla predetta comunicazione;

c) presso gli sportelli di Agenzia Entrate Riscossione.

 

Affinché la “rottamazione quater” si perfezioni, dunque, il pagamento deve essere eseguito esclusivamente con le predette modalità, che non prevedono la compensazione.