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Lunedì, 29 Ottobre, 2018
“PACE FISCALE” – “Decreto Fiscale”

Il D.L. 119/2018 (c.d. Decreto Fiscale) è entrato in vigore in data 24/10/2018.

Di seguito le principali previsioni in merito alla c.d. “pace fiscale”:

  • Possono essere definiti entro il 31/5/2018, con il pagamento delle sole imposte, i processi verbali di constatazione consegnati entro il 24/10/2018, per i quali, sempre al 24 ottobre, non risulti notificato un atto di accertamento o non risulti ricevuto un invito al contraddittorio; il versamento può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
  • In deroga ai principi dello Statuto del contribuente, è prevista la proroga di due anni dei termini ordinari di accertamento con riferimento ai periodi d’imposta fino al 31/12/2015 oggetto dei processi verbali di constatazione.
  • Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24/10/2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle sole imposte, entro trenta giorni dal 24/10/2018 o, se più ampio, entro il termine di decadenza del ricorso.
  • I debiti erariali affidati agli agenti della riscossione dall’1/1/2000 al 31/12/2010 possono essere estinti, senza sanzioni e interessi, versando il dovuto in unica soluzione entro il 31/7/2019, o nel numero massimo di dieci rate di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.
  • I debiti erariali al 24/10/2018 di importo residuo fino a mille euro, risultanti dai ruoli affidati agli agenti della riscossione dall’1/1/2000 al 31/12/2010, sono automaticamente annullati.
  • I contenziosi tributari in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento della metà del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e con il pagamento di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di secondo grado.
  • Entro il 31/5/2019 possono essere integrate le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31/10/2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’Irap e dell’Iva; l'integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000  euro  di imponibile annuo, e comunque di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato; in caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro,  l’integrazione degli  imponibili  è  comunque ammessa sino a 30.000 euro. Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:

a) un’imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un'aliquota pari al 20 per cento ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell’Irap;

b) un’imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un’aliquota pari al 20 per cento;

c) l’aliquota media per l’imposta sul valore aggiunto; nei casi in cui non è possibile determinare l’aliquota media, si applica l'aliquota ordinaria.

  • Il dovuto in base alle dichiarazioni integrative deve essere versato in unica soluzione entro il 31/7/2019, oppure in dieci rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30/9/2019.