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Martedì, 9 Luglio, 2019
“Decreto Crescita”

La Legge 28/6/2019, n. 58 ha convertito in legge il c.d. “Decreto Crescita” che, in materia di normativa Iva prevede quanto segue:

 

Termine di emissione della fattura immediata: la fattura immediata (elettronica o cartacea) deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

 

Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva: i soggetti passivi Iva devono inviare, entro il secondo mese successivo ad ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre va effettuata entro il 16 settembre, mentre quella dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata entro il 28 febbraio oppure unitamente alla dichiarazione annuale Iva da presentare entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

 

Invio telematico dei corrispettivi: i dati dei corrispettivi devono essere inviati all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, fermi restando gli obblighi di memorizzazione dei dati dei corrispettivi e i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva. Nel periodo transitorio (primo semestre di vigenza dell’obbligo), le relative sanzioni non si applicano in caso di invio dei dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

Cessione del credito Iva trimestrale: è possibile cedere, oltre al credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, anche quello di cui è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale. Tale possibilità decorre dai crediti dei quali sia stato chiesto il rimborso a decorrere dall’1/1/2020.

 

Applicazione del bollo sulle fatture elettroniche: a partire dalle fatture inviate attraverso il Sdi dall’1/1/2020, in relazione al calcolo dell’imposta di bollo dovuta, in base ai dati indicati nelle fatture inviate attraverso il Sdi stesso, l’Agenzia delle Entrate integrerà le fatture prive dell’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, avvalendosi di procedure automatizzate.