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Martedì, 21 Maggio, 2019
“Decreto Crescita” – Agevolazioni

Il D.L. 30.4.2019, n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”) prevede l’introduzione delle seguenti agevolazioni:

 

  • Interventi di efficienza energetica e rischio sismico: per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica e quelli riguardanti edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità, è previsto che il soggetto avente diritto alle relative detrazioni, in alternativa all’utilizzo diretto delle stesse, possa optare per un contributo di pari ammontare anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, sotto forma di sconto sul corrispettivo pattuito; tale importo è rimborsato al fornitore come credito d’imposta utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali.
  • Nuova Sabatini: sono disposti l’incremento fino a Euro 4.000.000 del valore massimo concedibile ad ogni impresa, l’erogazione del contributo sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito all’investimento e l’erogazione in un'unica soluzione del contributo a fronte di finanziamenti non superiori Euro 100.000.
  • Capitalizzazione di micro, piccole e medie imprese: il contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l’acquisto o il leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI (Nuova Sabatini), viene esteso anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in programmi di investimento.
  • Partecipazione di PMI a fiere internazionali: è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% delle spese di partecipazione a fiere internazionali di settore fino ad un massimo di Euro 60.000. Le spese agevolabili sono quelle per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi, le attività di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione stessa.
  • Lavoratori impatriati: i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a questi ultimi e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che vi trasferiscono la residenza, a decorrere dal 2020, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare se i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi  precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedervi per almeno 2 anni e se l'attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia.
  • Rientro di ricercatori dall’estero: ai ricercatori residenti all’estero in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, che hanno svolto all’estero attività di docenza o ricerca  presso centri di ricerca o Università per almeno 2 anni continuativi e che vengono a svolgere la propria attività in Italia acquisendovi la residenza fiscale, è riconosciuta l’esclusione del 90% degli emolumenti percepiti dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o di quello di lavoro autonomo ai fini Irpef e, eventualmente, ai fini Irap.