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Mercoledì, 16 Settembre, 2020
Decreto Legge “Agosto” – Moratoria per le Pmi

Il D.L. 18/2020 (articolo 56) aveva previsto, quale sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese, le seguenti misure:

 

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto (17/3/2020), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

 

Il D.L. 15/8/2020 (c.d. “Decreto Agosto”) ha prorogato il predetto termine del 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Dunque:

a) per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, gli importi accordati non possono essere revocati fino al 31 gennaio 2021;

b) per i prestiti non rateali, i contratti sono prorogati fino al 31 gennaio 2021 alle stesse condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso sino al 31 gennaio 2021.